STATUTO

Dell’ “ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE CC MOTORDAY

Art.1 E’ costituita, con sede in Marsciano (PG) via Natale bronzo n.3 c/o Studio Quattro di Bicchieraro Lorella e C., una associazione socio-culturale e sportiva denominata “ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE CC MOTORDAY”. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 L’ “ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE CC MOTORDAY” è un’associazione apolitica e senza fini di lucro e svolge la propria attività principalmente in Italia.

Art.3 Gli scopi che detta associazione si propone sono:

  1. riunire intorno a se tutti coloro che hanno interesse per la pratica del motociclismo;
  2. l’organizzazione di eventi socio-turistici finalizzate alla raccolta di fondi per la beneficenza;
  3. farsi interprete presso le Amministrazioni interessate delle aspirazioni, esigenze e necessità delle persone che si raduneranno intorno all’Associazione di cui al punto a);
  4. valorizzare le zone archeologiche e includere il territorio nei circuiti che interessano i flussi turistici, la valorizzazione dei prodotti gastronomici e della cucina tipica locale;
  5. promuovere gite turistico-culturali.

Art.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’associazione tutti coloro hanno compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero i minori se autorizzati dagli esercenti la patria potestà. All’associazione possono iscriversi anche soci non residenti in Umbria. Solo i consiglieri possono assumere cariche elettive.

Art.5 I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:

  1. le quote sociali;
  2. i contributi volontari di Enti e Privati;
  3. eventuali donazioni;
  4. proventi di iniziative di gestioni occasionali o permanenti.

Art.6 Sono soci di diritto coloro i quali si iscrivono a detta Associazione, versando la quota sociale stabilita dal Consiglio annualmente. L’appartenenza all’Associazione dà diritto:
– a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ed alle riunioni del Consiglio;
– ad eleggere e ad essere eletti tra i membri del Consiglio.
I soci hanno inoltre diritto a frequentare i locali dell’associazione, laddove disponibili, di fregiarsi del distintivo dell’associazione, usufruire di tutti i benefici previsti dall’associazione per l’anno solare in cui si sono iscritti o hanno rinnovato l’iscrizione.
Si impegnano ad assolvere l’obbligo di:
– partecipare attivamente alla vita sociale;
– non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi sociali;
– osservare lo Statuto ed il Regolamento che dichiarano di conoscere all’atto della richiesta d’iscrizione;
– osservare le eventuali ulteriori deliberazioni del Consiglio.

Art.7 L’esercizio sociale e finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. I Soci che entro l’anno non rinnovano l’appartenenza al moto club mediante il versamento della quota associativa annua, si intendono dimessi.

Art.8 L’abbandono volontario dell’Associazione, presuppone anche la perdita di ogni diritto.

Art.9 Il Consiglio può decretare, con la maggioranza dei due terzi, l’allontanamento del socio per i seguenti motivi:
a) morosità nei confronti dell’Associazione;
b) per indegnità ed inosservanza dello statuto.

Art.10 Provvedimenti disciplinari Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

  1. ammonizione scritta;
  2. sospensione;
  3. radiazione.

Tutti i provvedimenti sono adottati dal Consiglio e comunicati, anche pubblicamente, tramite la segreteria, sono contestati ed adottati previa audizione dell’associato, possono essere adottati direttamente a seconda della gravità del comportamento adottato dal socio.

Art.11 L’appartenenza all’Associazione dà diritto ad essere eletto tra i membri del Consiglio.

Art.12 Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– La segreteria e amministrazione;
– il Consiglio ;
– i Consiglieri.
– Le Sezioni.
– I Capi sezione.

Art. 13 L’assemblea è costituita da tutti i Soci. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno. Il Presidente potrà tuttavia convocare l’Assemblea ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 14 La convocazione dell’Assemblea è fatta a mezzo avviso con l’Ordine del giorno, consegnata a mano, ovvero con lettera raccomandata, ovvero tramite fax ovvero e-mail, almeno cinque giorni prima dell’adunanza, nell’avviso suddetto dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.
Le Assemblee sono valide, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Quando la deliberazione dovesse discutere lo scioglimento dell’Associazione, soltanto in prima convocazione deve essere assunta con il voto favorevole di due terzi dei soci iscritti. L’Assemblea può essere convocata con richiesta scritta al Presidente da un terzo dei soci.

Art.15 Il Consiglio è costituito da un numero variabile da 8 (otto) a 15 (quindici) consiglieri. Possono diventare consiglieri tutti i soci presentati dal almeno 2 consiglieri e con l’approvazione dei due terzi del Consiglio , fino al raggiungimento del numero massimo di consiglieri stabilito nell’atto costitutivo.
Dura in carica fino alla revoca della stessa ed i suoi membri non hanno diritto ad alcuna retribuzione, salvo diversa deliberazione dell’assemblea e fatto salvo un eventuale rimborso parziale delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione. L’abbandono volontario della carica, presuppone anche la perdita di ogni diritto relativo alla stessa, ma non l’appartenenza all’Associazione.

Art.16 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 2 volte l’anno, di cui almeno una con la convocazione anche dei Capi Sezione. Il Presidente potrà tuttavia convocare il Consiglio ogni qual volta lo riterrà opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e Capi Sezione.

Art.17 Il Consiglio:

  1. promuove e programma l’attività dell’associazione in ordine ai suoi fini ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione dell’associazione medesima;
  2. cura l’amministrazione finanziaria e quella dei beni dell’associazione;
  3. delibera sulle domande di ammissione all’associazione, sulle domande di recesso e sull’eventuale esclusione dei soci, sui provvedimenti discilpinari;
  4. approva i contratti.

Art.18 Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno quattro membri, le deliberazioni devono essere prese all’unanimità dei presenti. Avuta delega dal Consiglio tutti i suoi membri possono rappresentare di fronte a terzi l’associazione.

Art.19 La segreteria e amministrazione si compone di almeno un segretario che viene scelto dal Consiglio tra i membri del medesimo, e due cassieri che sono i  esponsabili della contabilità. I verbali delle varie riunioni devono essere redatti da quest’organo.

Art.20 I fondi dell’Associazione verranno depositati presso un istituto di credito tramite libretti o conti correnti intestati all’associazione.

Art.21 Le Sezioni sono costituite da gruppi di soci raccolti per area geografica.
Hanno un loro Capo Sezione designato autonomamente tra i soci della Sezione e salvo approvazione del Consiglio. Promuovono iniziative locali nell’ambito degli scopi dell’associazione e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Le iniziative intraprese in nome dell’associazione devono essere preventivamente presentate ed approvate dalla stessa. Gli eventuali introiti delle manifestazioni organizzate dalle Sezioni verranno utilizzati, come da statuto per beneficienza, ma a carattere locale, oltre a contribuire alla vita economica della Sezione e dell’Associazione.

Art.22 I Capi sezione sono designati autonomamente tra i soci della Sezione salvo approvazione del Consiglio. Curano in particolare:

  1. le comunicazioni tra l’Associazione ed i soci delle Sezioni;
  2. le iniziative e la vita sociale delle Sezioni;
  3. rappresentano le sezioni in sede di Consiglio.

Art.23 L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua d’iscrizione. è comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi relativi alle quote d’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rimborsabili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, morte, estinzione, recesso ed esclusione dall’associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare o universale, ne per atto tra vivi ne a causa di morte.

Art.24 In qualunque caso di scioglimento anticipato dell’Associazione il Consiglio nomina un liquidatore. I fondi dovranno essere impiegati o devoluti per beneficenza.

Art.25 Si introduce ed approva un regolamento interno che riprende tutti gli articoli dello statuto così come fin qui enunciato e che potrà essere soggetto a revisioni ed aggiornamento a discrezione del Consiglio per adeguarlo alle necessità ed ai doveri dell’associazione.

Art.26 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Perugia 29 marzo 2008
Bicchieraro Lorella
Tarpanelli Gianluca
Anastasi Ottavio
Alberati Stefano
Mencaglia David
Petrucci Marco
Vissicchio Daniela
Cipolletta Giuseppe
Cucina Andrea
Spaccino Vanni